La Riserva Marina

La riserva naturale marina denominata “Isole Tremiti” è stata istituita con decreto interministeriale in data 14.07.1989 ed è stata suddivisa in TRE ZONE.

ZONA “A” di riserva integrale

 

In tale zona sono vietate:

a) l’asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche   e minerali;

b)  la pesca, sia professionale che sportiva con qualunque mezzo  esercitata;

c)  la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere  qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

d)  l’alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua nonché la discarica dei rifiuti solidi o liquidi e in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;

e)  l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché sostanze tossiche o inquinanti;

f)   le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa ai programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull’area.

In tale ZONA è permesso, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Manfredonia la balneazione, la navigazione, l’accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere, per finalità scientifiche e per visite guidate; l’immersione con o senza apparecchio di respirazione.

ZONA “B” di riserva generale

In tale zona sono vietate:

a) qualsiasi forma di pesca o di prelievo da parte dei subacquei muniti o meno di apparecchi respiratori;

b) qualsiasi attività che possa alterare direttamente o indirettamente l’ambiente geofisico o possa comunque arrecare danno all’ambiente;

c) in tale ZONA è consentito, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Manfredonia, la navigazione, la pesca sportiva con lenza da fermo e da traino, la pesca professionale con esclusione dello strascico, immersioni e attività fotografiche subacquee.

ZONA “C” di riserva parziale

Mare incontaminato delle tremiti

In tale ZONA è ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti e stabiliti con ordinanza n.5/90 in data 05.03.1990 della Capitaneria di Porto di Manfredonia. La pesca professionale, con esclusione dello strascico, deve essere preventivamente autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia.

I contravventori saranno perseguiti a mente dell’art. 30 Legge 31.12.1982 n. 979 (sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 5.000.000).  

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Decreto interministeriale 14 luglio 1989

Istituzione della riserva naturale marinadenominata
“Isole Tremiti” nell’omonimo arcipelago

(G.U. della Repubblica Italiana n. 295 del 19 dicembre 1989)

Il Ministro dell’Ambiente
di concerto con
il Ministro della Marina Mercantile

Visti gli articoli 26,27,28, 20, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificate ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente;

Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 21 giugno 1988, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto il parere della regione Puglia;

Visto il parere del comune delle isole Tremiti;

Visto il parere dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Ravvisata l’opportunità di provvedere alla istituzione della riserva naturale marina “Isole Tremiti”;

Decreta:

 

Art. 1.

E’ istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata “Isole Tremiti” nell’omonimo arcipelago.

 

Art. 2.

La riserva marina di cui al precedente art. 1 interessa l’area costiera che circonda le isole di S. Domino, S. Nicola, Caprara e Pianosa per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all’isobata dei 70 metri e secondo quanto puntualmente indicato nella cartografia allegata al presente decreto con i numeri I e II.

 

 

Art. 3.

Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 27, terzo comma, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina “Isola Tremiti”, in particolare persegue:

  1. la protezione ambientale dell’area marina interessata;
  2. la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della zona;
  3. la diffusione della conoscenza della biologia, degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona;
  4. l’effettuazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia e della ecologia marina;
  5. l’effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della biologia marina e della tutela ambientale;
  6. la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell’arcipelago, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell’ambito dell’azione di promozione di sviluppo compatibile, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune.

 

Art. 4.

L’area della riserva marina “Isole Tremiti” è delimitata, nel mare circostante l’arcipelago delle isole Tremiti, dalla congiungente i seguenti punti:

a)

lat. 42°08’16”N

long. 015°30’00”E;

b)

lat. 42°08’30”N

long. 015°30’30”E;

c)

lat. 42°08’24”N

long. 015°32’00”E;

d)

lat. 42°07’30”N

long. 015°31’30”E;

e)

lat. 42°05’30”N

long. 015°29’00”E;

f)

lat. 42°05’48”N

long. 015°28’06”E;

g)

lat. 42°06’21”N

long. 015°28’09”E;

h)

lat. 42°06’42”N

long. 015°28’12”E;

i)

lat. 42°07’30”N

long. 015°28’18”E;

nonchè, nel mare circostante l’isola di Pianosa, dalla congiungente i seguenti punti:

 

A)

lat. 42°13’42”N

long. 015°44’30”E;

B)

lat. 42°13’36”N

long. 015°45’20”E;

C)

lat. 42°12’54”N

long. 015°45’00”E;

D)

lat. 42°13’00”N

long. 015°44’12”E;

E)

lat. 42°13’30”N

long. 015°44’00”E;

come indicate in cartografia allegata sotto i numeri I e II al presente decreto.

Zona A di riserva integrale.

Comprende il tratto di mare che circonda l’isola di Pianosa delimitato dai punti da A) ad E) come sopra individuati ed indicati nella cartografia allegata sotto il numero I al presente decreto, secondo una linea ideale di confine che, per quanto possibile, segue l’isobata dei 70 metri.
In tale zona sono vietate:

  1. l’asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
  2. la balneazione nonché la navigazione, l’accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli autorizzati dall’ente gestore, per finalità scientifiche e per visite guidate;
  3. la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
  4. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
  5. l’alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente le caratteristiche dell’ambiente marino;
  6. l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
  7. le attività che comunque possono arrecare danno, intralcio o turbativa ai programmi di studio e di ricerca da attuarsi sull’ area;
  8. l’immersione con o senza apparecchio di respirazione, ad eccezione di quelle autorizzate dall’ente gestore.

Tutta la zona A è delimitata da apposite boe a mare.

Zona B di riserva generale.

Comprende la zona di mare dell’isola di Caprara delimitata dalla congiungente i seguenti punti: 1) di latitudine 42°07’57”N e longitudine 015°30’26”E, a) b), c), d), di latitudine e longitudine sopra indicate, ed m) di latitudine 42°07’58”N e longitudine 015°30’48”E, nonché la zona di mare di S. Domino delimitata dalla congiungente i seguenti punti n), di latitudine 42°06’21”N e longitudine 015°28’37”E, g), h), latitudine e longitudine sopra indicate, ed o) di latitudine 42°06’42”N e longitudine 015°28’32”E.Tale zona comprende la parte costiera dell’isola di Caprara, da Cala Sorrentino allo scoglio Caciocavallo verso l’esterno dell’arcipelago e, per l’isola di S. Domino, l’area compresa tra il faro di Punta Provvidenza e Punta Secca, all’interno di una linea ideale di confine che per quanto possibile segue l’isobata dei 70 metri, secondo quanto indicato nella cartografia allegata sotto il numero II al presente decreto.

In tale zona sono vietate:

  1. qualsiasi forma di pesca o di prelievo da parte dei subacquei muniti o meno di apparecchi respiratori;
  2. qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata previamente autorizzata dall’ente di gestione della riserva;
  3. la navigazione tranne quella autorizzata dall’ente gestore;
  4. qualsiasi attività che possa alterare direttamente o indirettamente l’ambiente geofisico o possa comunque arrecare danno all’ambiente.

In detta zona l’autorità di gestione della riserva può autorizzare attività di pesca professionale o sportiva esercitata unicamente con lenze da fermo o da traino nonché immersioni e attività di fotografia subacquea.

Zona C di riserva parziale.

Comprende il residuo tratto di mare, così come delimitato nel primo capoverso del presente articolo, circondante l’isola di S. Domino e l’isola di Caprara e non ricompreso nella zona B di riserva generale, nonché quello circondante l’isola di S. Nicola all’interno di una linea ideale di confine che per quanto possibile segue l’isobata dei 70 metri.
In tale zona è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata preventivamente autorizzata dall’ente gestore della riserva.
E’ ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, salvo la facoltà dell’ente di gestione della riserva di prevedere limiti più restrittivi volti esclusivamente alla tutela ed all’incremento delle risorse biologiche.
Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevedrà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibile con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.
Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all’art. 1 della legge n. 979 del 1982.

 

Art. 5.

La gestione della riserva marina “Isole Tremiti” è affidata in via provvisoria alla capitaneria di porto di Manfredonia in attesa che sia delegata con apposita convenzione da stipularsi a parte ai sensi dell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

 

Art. 6.

All’onere finanziario per la gestione della riserva marina di “Isole Tremiti” si provvede con:

il contributo ordinario dello Stato, da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

gli eventuali contributi di enti o di privati;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l’erogazione è disposta l’erogazione di un contributo straordinario di centocinquantamilioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza, nonché per la installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva. La relativa spesa è imputata al cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l’esercizio finanziario 1989.

 

Art. 7.

La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme di cui al presente decreto, nonché la irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono affidati alla capitaneria di porto di Manfredonia.

 

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, entro sessanta giorni dall’affidamento della riserva all’ente delegato, e comunque non oltre centottanta giorni dall’affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria di porto di Manfredonia.
Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione prescelta dovrà essere prevista l’istituzione di:
un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all’ente gestore e alla commissione di riserva;
un collegio dei revisori con funzioni di vigilanza contabile e amministrativa.
In entrambi i due succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell’ambiente e della marina mercantile ed alla regione Puglia.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1989

 

Il Ministro dell’Ambiente
Ruffolo

Il Ministro della Marina Mercantile
Prandini

 

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1989
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 179

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